Vista la delibera di Consiglio Comunale del 24 giugno 2011 punto 3 o.d.g., recante “Adozione piano di recupero ad iniziativa privata del compendio immobiliare denominato “La Rotonda”- via Raschi/via Durini/via Regina – ai sensi della L.R. 23/97 – titolo II - zona A 4.1 Ville e organismi edilizi di impianto storico con relativi compendi – primo grado di tutela”;
Ribadita comunque la illegittimità di tale provvedimento in quanto, tra l'altro, in contrasto e difformità con il PRUG vigente, con particolare riferimento agli articoli 18, 18.1 delle NTA che disciplinano gli interventi edilizi riconducibili alle zone omogenee A4.1, i quali “debbono perseguire la integrale conservazione degli elementi architettonici, tipologici, stilistico decorativi originari, propri dell’epoca di appartenenza ….” . Del tutto illogica risulta infatti la previsione della delibera di adozione che, al fine di consentire l'integrale demolizione e sostituzione con accorpamento di volumi degli edifici esistenti, li qualifica come “manufatti privi dei riconoscimenti architettonici e tipologici propri della matrice storica originaria”. Una tale qualificazione di tutti gli edifici del compendio è in palese contraddizione con la previsione di azzonamento del PRUG che colloca il compendio in questione invece in zona “A41, ville ed organismi edilizi di impianto storico con relativi compendi, primo grado di tutela”, significando ovviamente che non si può trattare di un mero insieme di manufatti privi dei riconoscimenti architettonici e tipologici propri della matrice storica originaria, in quanto tali caratteristiche non avrebbero certo potuto condurre alla qualificazione nella richiamata zona A41. L'inserimento in zona A41 qualifica il compendio edilizio e non solo, come caratterizzato dalla presenza di “elementi architettonici, tipologici, stilistico decorativi originari, propri dell'epoca di appartenenza” che non possono essere disconosciuti in toto con il Piano di recupero e rispetto ai quali, a mente dell'art. 18 NTA deve essere perseguita “la integrale conservazione”;
Vista la successiva nota della Soprintendenza del 12 Luglio 2011 protocollo 9443 nella quale si esprime “ … parere contrario circa la compatibilità delle opere proposte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione dato l’impatto determinato da un volume di eccessiva entità, in sostituzione dei corpi esistenti, che modifica in modo significativo la percezione dell’ambito nella vista da lago e dal nucleo storico di Moltrasio”; e quindi “... auspica un ripensamento dell’ipotesi progettuale che giunga alla proposta di un complesso edilizio di minore altezza e di sviluppo planimetrico contenuto che sia in grado di porsi in composizione con l'ambito tutelato.”
Considerato
che il parere della Soprintendenza non contiene semplici prescrizioni da osservare in sede di approvazione definitiva ma è contrario al Piano così come è stato oggetto di discussione e deliberazione in sede di adozione;
che la stessa Soprintendenza auspica la eventuale predisposizione di un nuovo Piano, con sostanziali modifiche agli elementi: volumi e loro disposizione, altezze, sviluppo planimetrico, caratterizzanti in modo sostanziale e qualificante l'intero Piano di recupero proposto, con relativo planivolumetrico;
che la eventuale nuova ipotesi progettuale dovrà quindi essere sostanzialmente innovativa rispetto a contenuti qualificanti ed essenziali della delibera di adozione;
che conseguentemente il Piano così come adottato non può veder completato il suo iter amministrativo con l'approvazione;
che la nuova eventuale ipotesi progettuale, in quanto conseguente al parere contrario e quindi sostanzialmente ed essenzialmente innovativa rispetto a quanto adottato, dovrà essere necessariamente oggetto di una nuova delibera di adozione e conseguente nuova procedura;
che la attuale fase delle osservazioni al Piano è completamente inficiata dal predetto parere, essendo le stesse osservazioni ad oggi riferibili ad una soluzione compositiva, volumetrica, planivolumetrica, che dovrà essere sostanzialmente modificata;
che la eventuale approvazione del Piano di recupero in oggetto senza la riapertura della procedura a partire dall'adozione, dopo il parere contrario della Soprintendenza sarebbe ulteriormente inficiata da palesi vizi di illegittimità che si aggiungerebbero a quelli già richiamati;
che è quindi interesse di questa Amministrazione intervenire in autotutela per garantire legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
SI RICHIEDE
di provvedere con urgenza in autotutela, per le ragioni e motivi di cui in premessa, all’annullamento o revoca della delibera relativa all’adozione del piano di recupero sopra menzionato, adottata nel Consiglio Comunale del 24 Giugno 2011.
Distinti saluti.
Moltrasio, 16/8/2011
Le consigliere di minoranza
Rossella Scoccimarro
Maria Tettamanti
Mariagrazia Soldini
Antonella Vanini
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