domenica 26 maggio 2013

Scongiurata la demolizione di Villa Coccini


Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha annullato, con sentenza pubblicata il 9/05/13, il piano che prevedeva la demolizione di Villa Coccini (vedi la sentenza).

La sentenza è molto circostanziata e di difficile lettura per i non addetti ai lavori.
In buona sostanza il TAR non ha accolto le nostre obiezioni, che erano invece ben motivate, circa la non conformità del Piano di Recupero rispetto alle norme del Piano Regolatore, ma ha annullato le delibere poichè il PdR non è stato sottoposto a preliminare Verifica Ambientele Strategica (VAS).
La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali dei piani al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale.
I giudici , che non sono dei tecnici, non hanno evidentemente compreso i rilievi urbanistici del ricorso, ma hanno giudicato illegittima la procedura di adozione e approvazione del PdR e lo hanno quindi annullato per una questione di forma.
Che poi i Comuni affidino la predisposizione della VAS, vedi la VAS del PGT di Moltrasio, a tecnici pronti ad assecondare gli obiettivi delle Amministrazioni, al TAR non importa.

Lo scopo principale per il quale è nato questo Comitato è stato raggiunto, la Villa Coccini, per ora, non può essere demolita.
Come Comitato possiamo essere soddisfatti di questo risultato che era fermamente voluto dai circa 1500 firmatari della petizione al Sindaco per fermare l’operazione.

Il TAR ha anche deciso che le spese del ricorso per una quota di euro 2500,00 più IVA e Cassa avvocati, siano a carico del Comune di Moltrasio.

Come cittadini di Moltrasio dobbiamo però esprimere profondo disappunto per le spese, oltre a quelle liquidate dal TAR ci sono anche le parcelle degli avvocati del Comune, a cui l’Amministrazione Comunale è andata incontro.

Spese che pagheremo tutti e che si sarebbero potute evitare se l’Amministrazione avesse dimostrato maggiore volontà di ascoltare anche i cittadini e un maggiore senso del pubblico interesse nel tutelare ambiente, paesaggio e memoria della collettività.

Ci auguriamo ora che possa prevalere il buon senso e che non vengano tentate altre strade per giungere a quella demolizione a cui noi come Comitato sempre ci opporremo. 

Il Comitato

martedì 21 maggio 2013

Sentenza del TAR

N. 01203/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 489 del 2012, proposto da:

- Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Guerra,con domicilio eletto presso Pietro David 
Nucera in Milano, PiazzaEmilia,1;
contro

- Comune di Moltrasio, rappresentato e difeso dagli avv. PaoloMantegazza, Gianni Mantegazza e Gian Paolo Cimolino, con domicilioeletto presso Gian Paolo Cimolino in Milano, Viale Monte Nero, 78;

nei confronti di

- Roberto Dal Mas, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico SaguiPascalin e Marina Cipolletti, con domicilio eletto presso MarinaCipolletti in Milano, Corso Venezia, 61;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale del Comune di Moltrasio, n.66/2011, del 7.12.2011, pubblicata in data 16.01.2012, avente adoggetto “Esame osservazioni e controdeduzioni alla deliberaconsiliare n. 19 del 24.06.2011 avente ad oggetto: adozione piano direcupero ad iniziativa privata del compendio immobiliare denominato'La rotonda' – via Raschi/via Durini/ Via Regina – ai sensi della l.r.23/97 – titolo II – zona A 4.1 Ville ed organismi edilizi di impiantostorico con relativi compendi – primo grado di tutela – approvazionedefinitiva”, e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti ad essipresupposti, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare:- della delibera del Consiglio Comunale di Moltrasio n. 19 del24.06.2011, avente ad oggetto: “Adozione piano di recupero adiniziativa privata del compendio immobiliare denominato 'La rotonda'– via Raschi/ via Durini/ via Regina – ai sensi della l.r. 23/97 – titoloII – zona A 4.1 ville e organismi edilizi di impianto storico conrelativi compendi – primo grado di tutela”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moltrasio e diRoberto Dal Mas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssaConcetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificatonel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Roberto Dal Mas, proprietario di un compendio immobiliaresito in Comune di Moltrasio (da ora anche solo il Comune), nel giugnodel 2011 presentava una proposta di Piano di recupero (PdR) adiniziativa privata avente ad oggetto il predetto compendio, collocatoai sensi del vigente Piano regolatore urbanistico generale (PRUG)risalente al 2005 in zona omogenea A4 “Ville e organismi edilizi diimpianto storico con relativi compendi”.
La proposta di Piano di recupero prevedeva la integrale demolizionedi tutti gli edifici presenti nel compendio, ivi compreso l'edificioprincipale, la c.d. Villa La Rotonda-Villa Coccini (da ora anche solola Villa), che, quanto al suo corpo principale e secondo quantorappresentato dall’Associazione Italia Nostra Onlus (da ora anchesolo l’Associazione), figurava nell’attuale consistenza già sulla mappadel Catasto Cessato del 1898 e, nel suo aspetto identico all'attuale, infotografie di fine '800.
La Villa si sarebbe formata, sempre stando alla ricostruzionedell’esponente, con la trasformazione di un rustico già presente su unamappa di aggiornamento del Catasto Teresiano della prima metàdell'800.
Ciò nondimeno, come riferisce l’istante, detta proposta di Pianoavrebbe contemplato la totale demolizione della Villa (con le relativepertinenze) e la ricostruzione al suo posto di edifici con diversoassetto planivolumetrico, sagome, altezze, caratteri architettonici emateriali, in totale diversità non solo rispetto all’assetto preesistente,ma anche rispetto all'intero contesto del lungolago e della zona A diinsediamenti storici del Comune di Moltrasio.
Il Comune, dal canto suo, avrebbe poi assentito il Piano sopradescritto, mediante le delibere in epigrafe specificate, benché nellemore della fase di presentazione delle osservazioni la Soprintendenzaai beni architettonici e paesaggistici della Lombardia, con nota del 12Luglio 2011, protocollo 9443, si fosse pronunciata sul Pianoesprimendo: “… parere contrario circa la compatibilità delle opereproposte rispetto al contesto di riferimento ed ai valoripaesaggistici oggetto di protezione dato l’impatto determinato daun volume di eccessiva entità, in sostituzione dei corpi esistenti, chemodifica in modo significativo la percezione dell’ambito nella vistada lago e dal nucleo storico di Moltrasio”, e avesse, quindi,auspicato: “... un ripensamento dell’ipotesi progettuale che giungaalla proposta di un complesso edilizio di minore altezza e disviluppo planimetrico contenuto che sia in grado di porsi incomposizione con l'ambito tutelato” (cfr. doc. 8 all. ric.).
In verità, precisa l’istante che, a seguito di tale parere e delle 11osservazioni pervenute (una delle quali dalla locale sezionedell'Associazione, il proponente avrebbe presentato il 3.12.2011 lesue contro-osservazioni, unitamente ad una nuova soluzioneplanivolumetrica (cfr. doc. 11 all. parte ric.).
Tale soluzione avrebbe quindi ricevuto l’approvazione della GiuntaComunale di Moltrasio, che avrebbe così acconsentito all'integraledemolizione della Villa e alla sua sostituzione con edifici concomposizione planivolumetrica del tutto differente, relegando il parerecontrario della Soprintendenza alla stregua di una osservazione allaproposta di Piano.
Contro tale esito procedimentale è insorta l’Associazione, con ricorsonotificato l’8.02.2012 e depositato il successivo 02.03.2012, alloscopo di tutelare l'interesse generale alla preservazione dell'ambientee del paesaggio, reputando il Piano così come approvato fonte di undanno grave al patrimonio ambientale, paesistico, architettonico,storico e culturale del lago di Como, territorio vincolato ai sensi delCodice dei beni culturali e del paesaggio.Si è costituito il controinteressato sig. Dal Mas, sollevando eccezionidi inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e perdifetto di notifica alla Soprintendenza e insistendo comunque per lareiezione nel merito del gravame.Si è costituito anche il Comune di Moltrasio, sollevando l’eccezionedi inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazionedell’Associazione e controdeducendo alle censure avversarie.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenutadal Collegio per la decisione.

DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione didifetto di legittimazione al ricorso dell’Associazione ricorrente,sollevata sia da parte resistente che controinteressata.L’eccezione è infondata.Con riferimento ad Italia Nostra, va ricordato che il Consiglio di Statoha più volte affermato (cfr., ex multis, sentenza Sez. IV 9 ottobre 2002n. 5365) che, in base alle proprie disposizioni statutarie (cfr. lo statutoe l’atto giustificativo dei poteri del legale rappresentante depositatisub doc. nn. 13 e 14 dalla ric.), l'Associazione è certamente legittimata ad agire in giudizio, non solo per la tutela di interessiambientali in senso stretto, bensì, anche per quelli ambientali in sensolato, comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beniculturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale enaturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita,intesi tutti come beni e valori ideali, idonei a caratterizzare in modooriginale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico eterritoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e territoriale e,pertanto, capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in contattocon tale ambito una propria specifica utilità che non può essereassicurata da un altro ambiente (cfr., nello stesso senso, Cons. di Statosentenza 11-11-2011 n. 5986; T.A.R. Milano, II, sentenza 4-12-2007n. 6541).
Sempre in via generale, è utile rilevare come, sempre in base alla piùrecente ed avanzata posizione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato n.5986/2011 già cit., nonché, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, Sent.,10-12-2012, n. 1927; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6/10/2008 n. 1816), siastato posto in evidenza come la legittimazione ad agire delleassociazioni e/o dei comitati ambientalisti con riferimento alla tutelaambientale in senso lato implichi in quanto tale la possibilità diimpugnare atti aventi finalità urbanistica-edilizia, poiché "la materiaambientale, per le peculiari caratteristiche del bene protetto, siatteggia in modo particolare: la tutela dell'ambiente, infatti, lungidal costituire un autonomo settore d'intervento dei pubblici poteri,assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridichepredisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente sicollocano, assumendo un carattere per così dire trasversale rispettoalle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotanoanche le distinzioni fra ministeri" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV -11/11/2011 n. 5986).
La stretta relazione che sempre più spesso corre tra l'urbanistica el'ambiente è ben rappresentata dalla stretta interconnessionesviluppatasi in questi anni fra i contenuti della pianificazioneurbanistica e quelli della tutela ambientale, derivante dalla circostanzache il territorio, inteso in tutte le sue accezioni, è un benefondamentale avente carattere costitutivo dello stesso bene "ambiente"(cfr. Corte costituzionale 21/11/2011 n. 309).
Nel caso all'esame certamente si rinvengono i presupposti afondamento della legittimazione al ricorso a favore dell’Associazione,trattandosi di ambito soggetto a vincolo paesaggistico (cfr. la“Relazione ambientale per provvedimento paesistico” dellaCommissione per il paesaggio, pratica n. 254 del 08/06/2011,prodotta dal Comune sub n. 8, nonché, il parere Soprintendenza del12-07-2011) posto nelle vicinanze della riva lacuale e del TorrentePizzallo con relativa fascia di rispetto.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della suesposta eccezione.Analogamente priva di pregio risulta, poi, l’eccezione diinammissibilità per mancata notifica alla Soprintendenza, che nonriveste qui i panni del controinteressato, sia per difetto del requisitoformale (gli atti impugnati sono delibere imputabili esclusivamente alComune di Moltrasio) che per assenza del requisito sostanziale,poiché la Soprintendenza non appare portatrice di un interessequalificato alla conservazione degli atti impugnati, di natura uguale econtraria a quello della ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, VI,sentenza 30-05-2003 n. 2991).
Andando ad esaminare il merito del gravame, con il primo motivo laricorrente deduce la violazione, errata interpretazione e falsaapplicazione, in relazione agli artt. 18 e 18.1 del Piano regolatoreurbanistico generale (PRUG) del Comune di Moltrasio perpetrataattraverso l’adozione e approvazione del Piano di recupero (PdR).
Ciò, in quanto detto PdR riguarderebbe un compendio immobiliarecollocato dal vigente PRUG comunale in zona omogenea “A4 - Ville eorganismi edilizi di impianto storico con relativi compendi” e, piùprecisamente, nella sottozona “A4.1- Primo grado di tutela”.Qui, secondo l’art.18 delle NTA, la zona “Comprende le aree delterritorio comunale riconducibili alle pertinenze paesisticamentesignificative delle ville a lago o comunque ivi prospettanti”, sicché gliinterventi urbanistico-edilizi “debbono perseguire la integraleconservazione degli elementi architettonici, tipologici, stilisticodecorativi originari propri dell’epoca di appartenenza, da estendersianche all’assetto strutturale del verde di pertinenza (impianto arboreo,vialetti, terrazzamenti, opere da cementista quali scogliere e gradinate,serre, ecc. ) eliminando le eventuali aggiunte superfetative di epocapiù recente”.In tale quadro normativo del tutto illogica risulterebbe, secondo laprospettazione ricorrente, la previsione delle delibere qui contestateche, al fine di motivare una inesistente conformità al PRUG econsentire l'approvazione, altrimenti vietata, del PdR, comportante,come già detto, l'integrale demolizione degli edifici esistenti, liqualifica tutti, compresa la Villa, come “manufatti privi deiriconoscimenti architettonici e tipologici propri della matrice storicaoriginaria”. Attraverso tale artifizio, prosegue l’istante, il Comune pretenderebbe di affermare una presunta conformità del PdR alleprevisioni del PRUG (che, all'art. 18.1, lett. b, prevede la possibilitàdi “Sostituzione edilizia di manufatti privi dei riconoscimentiarchitettonici e tipologici propri della matrice storica originaria, conricomposizione volumetrica di pari consistenza anche su diversosedime”). L’istante contesta, quindi, la riferibilità di tale qualificazione agliedifici del compendio in esame, poiché in palese contraddizione conla previsione dello stesso PRUG che colloca il medesimo compendioin zona “A4 - Ville e organismi edilizi di impianto storico con relativicompendi”, significando, così, che non si può trattare di un meroinsieme di manufatti privi dei riconoscimenti architettonici etipologici propri della matrice storica originaria, in quanto talicaratteristiche non avrebbero certo potuto condurre alla qualificazionenella richiamata zona A4.1. Si osserva, ancora, che il riferimento all’art. 18.1 lettera b(“Sostituzione edilizia di manufatti privi dei riconoscimentiarchitettonici e tipologici propri della matrice storica originaria,…”)per giustificare la possibilità di demolizione del preesistente non ècorretto, anche perché ivi il termine “manufatto” avrebbe il significatodi opera di limitata entità, accessoria di costruzione principale e nonpotrebbe essere riferito all’edificio principale senza stravolgere il significato della norma.In definitiva, secondo la tesi della ricorrente, la demolizione dellaVilla non solo contrasterebbe con la zonizzazione del PRUG e relativeNTA, ma anche, nello specifico, con l’art. 18.1, lettera b) delle stessenorme tecniche, che non potrebbe essere letto in modo avulso econtraddittorio rispetto al contesto di appartenenza.
Sul punto, la difesa comunale contesta la qualificazione operata daparte ricorrente, in quanto l'edificio principale, la cd. Villa LaRotonda, sarebbe il frutto di un’edilizia spontanea e di continuiinterventi edilizi e non invece l’oggetto di un disegno architettonicounitario. Il terreno in questione, stando ai chiarimenti del Comune,avrebbe avuto destinazione agricola per tutto l’800 e la primacostruzione su di esso realizzata ad inizi ‘900 avrebbe avuto laconsistenza di un manufatto rurale, adibito a “bigattiera” (adallevamento dei bachi da seta); indi, l’edificio sarebbe stato poitrasformato in casa di abitazione e in seguito assoggettato a stratificatiinterventi edilizi, che l’avrebbero via via portato alla configurazioneattuale, del tutto non paragonabile allo stile che caratterizza le restantiville del lago, in specie di quelle che presidiano la riviera diMoltrasio.Il motivo è infondato.Ritiene il Collegio che l’interpretazione delle NTA del PRUG diMoltrasio proposta da parte ricorrente non possa essere condivisa,poiché giunge ad un interpretatio abrogans dell’art. 18.1 delle stesseNTA.
È evidente, per contro, come tale prescrizione ammetta, sia pure inrelazione alle ville ed organismi edilizi prospettanti sul lago, dieffettuare interventi di “sostituzione edilizia” qualora si tratti dimanufatti privi dei riconoscimenti architettonici e tipologici propridella matrice storica originaria. Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica versata in attinon si ricava affatto la datazione della Villa, nella conformazioneattualmente esistente, al 1800, né si ricava la permanenza di elementiarchitettonici propri di tale epoca.Del resto, non va neppure sottovalutata la circostanza che si tratta divilla su cui non è stato iscritto alcun vincolo paesaggistico specifico,tant’è che la Soprintendenza, nella nota prot. 11156 BBNN del12.07.2011 (agli atti) ha chiaramente affermato che: “l’edificio nonappare possedere particolari qualità architettoniche tali da giustificarel’apposizione di un vincolo monumentale”.
Nulla avrebbe impedito al Comune, in sede di pianificazioneurbanistica, di limitare gli interventi ammissibili sul compendio inesame, attraverso un’accurata pianificazione attenta alla salvaguardiadel valori paesaggistico-ambientali (cfr. sull’ambito del potere dipianificazione urbanistica comunale, da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V- sentenza 24 aprile 2013 n. 2265, per cui: “…merita condivisionel’insegnamento giurisprudenziale alla stregua del quale "l’ art. 1 l.19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del pianoregolatore generale anche all'indicazione dei "vincoli da osservarenelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittimal'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutareautonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistentiposti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriorilimitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali eregionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela diquesti stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazionedi un piano regolatore generale." (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre1995, n. 781). Si è del pari ritenuto che "il piano regolatoregenerale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nellezone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre chedeterminate aree siano sottoposte a vincoli conservativi,indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competentinel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico,artistico o ambientale" (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990, n.78).2.3. Dall’esame congiunto delle coordinate normative egiurisprudenziali passate in rassegna si ricava che la distinzione trale forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le sceltepianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi diinteresse culturale, storico ed ambientale non risiede nel datoquantitativo relativo all’ambito, puntuale o meno, degli oggettiinteressati dalle determinazioni limitative quanto nel datoteleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettivestatuizioni amministrative”).
Sennonché, come si vedrà meglio nel prosieguo, siffatta tutela in sededi pianificazione urbanistica non è stata perseguita da parte resistente,che ha ammesso, nell’ambito qui d’interesse, interventi di sostituzioneedilizia mediante demolizione dell’esistente.Né si può avallare l’interpretazione dell’art. 18.1 propugnata nelricorso, ove si attribuisce al termine “manufatto” utilizzato nelmedesimo articolo un significato riduttivo e privo di riscontri allastregua dei consueti canoni interpretativi.Consegue dalle suesposte considerazioni l’infondatezza del primomotivo, atteso che la disciplina posta dagli artt. 18 e 18.1 delle NTAper l’ambito qui considerato ammette l’intervento di demolizioneimplicato dal PdR qui contestato.Passando ad esaminare il secondo motivo, con esso l’Associazionededuce la violazione di legge, l’errata e falsa applicazione, iltravisamento di fatto e l’eccesso di potere, in relazione agli artt. 25,comma 8 bis e 26, commi 2 e 3 ter della l.r. 12/2005, e 5, comma 13,lett. b) della l. 12.07.2011 n. 106. Ciò in quanto, essendo il Piano direcupero non conforme alle previsioni del PRUG, per esso nonavrebbe dovuto essere seguita la procedura prevista dalla legge per iPiani Attuativi conformi ma, al contempo, neppure quella dei piani invariante, atteso che il Comune di Moltrasio non si è ancora dotato diPGT. Il motivo è infondato. La suesposta doglianza si innesta, infatti, sull’erroneo presupposto cheil PdR non sia conforme al PRUG, mentre, come accertato esaminandoil primo motivo, il predetto piano risulta conforme allo strumentourbanistico generale del Comune di Moltrasio.E ciò è dirimente ai fini del suo consequenziale rigetto.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 16, comma 12, legge n.1150/1942, così come modificatodall'art. 5, comma 8, d.l. n.70/2011, convertito in legge dalla l.106/2011, nonché la violazione degli artt. 6 e 12 del d.lgs.n.152/2006, poiché il Piano di recupero non sarebbe stato sottoposto avalutazione ambientale strategica (VAS) né a verifica diassoggettabilità.Il motivo è fondato.La valutazione ambientale strategica (VAS) è la valutazione delleconseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo diassicurare lo sviluppo sostenibile del territorio sotto il profiloambientale: si tratta, dunque, di un passaggio endoprocedimentaledella pianificazione, concretantesi nella espressione di un parere cheriflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazionestessa (Consiglio di Stato, Sez. IV 12 gennaio 2011 n.133 e, direcente, id. 17 settembre 2012 n.4926).
Si tratta, in quanto tale, di una procedura finalizzata precipuamente amettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientalederivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio,introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede,appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effettisignificativi sull'ambiente.Stante, poi, l'appartenenza alla competenza esclusiva dello Stato dellamateria relativa alla "tutela dell'ambiente", ai sensi dell'art.117,comma 2, lettera s) Cost., il legislatore nazionale ha approntato aproposito della VAS un’organica disciplina con il d.lgs. 3 aprile2006, n.152 (c.d. T.U. ambientale).L’art.6 del cit. T.U. precisa, preliminarmente (comma 1), che la VASriguarda piani e programmi che possono avere impatti significativisull'ambiente e sul patrimonio culturale, ivi inclusi i piani elaboratiper la gestione della pianificazione territoriale o della destinazionedei suoli (art. cit. comma 2, lett.a).
Quanto alla definizione di “impatto ambientale”, vi provvede l’art. 5del cit. T.U. (al comma 1, lett. c), riferendosi alla: “alterazionequalitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungotermine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva enegativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattoriantropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenzadell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nellediverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché dieventuali malfunzionamenti”; mentre la definizione del “patrimonioculturale” è affidata alla successiva lett. d) (che specifica come sitratti dell' “insieme costituito dai beni culturali e dai benipaesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1,del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”).Ebbene, avendo riguardo al caso in esame, dalla documentazioneversata in atti emerge l’esistenza di un vincolo paesistico sull’area diattuazione del PdR, in quanto contermine al lago di Como e ricadenteall’interno del perimetro delle “bellezze d’insieme” (cfr. artt. 136 ess. d.lgs. n.42/2004), pur in assenza di un vincolo specificosull’immobile oggetto della contestata demolizione.Il PdR, che abbraccia un’area avente una superficie catastale di 5.290mq, risulta adottato con la procedura semplificata di cui all’art. 3della legge reg. Lombardia n. 23/1997, come previsto dall’art. 25, co.8 bis della legge reg. Lombardia n. 12/2005 per i piani conformi alleprevisioni degli strumenti urbanistici sovraordinati.Sennonché, la circostanza che detto PdR sia conforme al PRUG nonconsente, come vorrebbero le parti resistenti e controinteressata, diescludere per ciò solo la sottoposizione del piano medesimo allaVAS.In tal senso, va chiarito come in base al comma 12, dell'art. 16 dellalegge n.1150/1942, aggiunto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. 13maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 106/2011, richiamato daparte ricorrente: “Lo strumento attuativo di piani urbanistici giàsottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto avalutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilitàqualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sededi valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativodelle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici diedificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e lecondizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comportivariante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientalestrategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitateagli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui pianisovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazioneambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sonoricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione delpiano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispeciedi cui al presente comma”. Consegue dalla surriferita disposizione che, mentre il piano attuativoin variante è sicuramente sottoposto a VAS, non sussiste un obbligoanalogo per il piano attuativo conforme al piano generale, ovequest’ultimo sia stato sottoposto a VAS (avente l’ambito oggettivodescritto dalla surricordata norma). Se ne inferisce che, nei casi, qualiquello in esame, in cui il piano attuativo è conforme al pianosovraordinato ma quest’ultimo non è stato sottoposto a VAS, lavalutazione in ordine all’assoggettamento o meno a valutazioneambientale strategica dovrà essere effettuata in concreto, tenendoconto del contenuto del piano e dell’ambito di incidenza.In linea generale, il Collegio ritiene che non vi siano ostacoli adammettere l’assoggettamento a VAS per i piani attuativi dellostrumento urbanistico generale, trattandosi pur sempre di atti dipianificazione del territorio potenzialmente in grado di dispiegare ipropri effetti sul bene ambiente.Al riguardo, è utile richiamare un precedente di questa Sezione in cui,in un caso analogo a quello in esame, è stato affermato che: “laprevisione di sottoporre a procedura di v.a.s. e di verifica diesclusione anche i piani urbanistici di particolare complessità eimpatto, pur se conformi alla strumentazione urbanistica comunale,sia conforme alla normativa in materia di valutazione ambientalestrategica.Né la definizione di piani e programmi data dall’art. 5, d.lgs. n.152/2006, né le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.152/2006, invero, consentono di affermare l’esclusione dallavalutazione ambientale strategica dei piani urbanistici che noncomportino variante al piano regolatore generale, laddove possanoavere significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.Allo stesso modo l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allostrumento urbanistico non può dedursi dalla previsione di cuiall’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005: tale norma silimita, difatti, a specificare l’obbligo di sottoposizione alla v.a.s.del piano territoriale regionale, dei piani territoriali regionalid'area e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, deldocumento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti aglistessi, senza però con ciò dettare un’elencazione tassativa delletipologie di piano sottoposte a valutazione ambientale strategica,che, come previsto al comma 1, sono tutti “i piani e programmi dicui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e delConsiglio del 27 giugno 2001”.Conferma della correttezza di questa conclusione si rinvienenell’ultimo comma dell’art. 12, d.P.R. n. 152/2006, ai sensi delquale “la verifica di assoggettabilità a v.a.s. ovvero la v.a.s.relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumentiattuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente allaverifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla v.a.s. di cui agliartt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambienteche non siano stati precedentemente considerati dagli strumentinormativamente sovraordinati”.La norma prevede, invero, espressamente, la v.a.s. (sia pure con unoggetto limitato) per i piani attuativi di un piano già sottoposto av.a.s. anche ove non apportino ad esso delle modifiche” (così T.A.R.Lombardia, Milano, II, 8 settembre 2011 n. 2194, che concludeaffermando che: “Il piano attuativo, in quanto atto di pianificazioneterritoriale, rientra tra i piani per i quali l’art. 6, d.lgs. n. 152/2006prevede la valutazione ambientale strategica o, comunque, laverifica di assoggettabilità.Invero, anche laddove – come sostiene la difesadell’amministrazione – debba trovare applicazione la previsione dicui all’art. 6, c. 3 (relativa a “piani e i programmi di cui al comma 2che determinano l'uso di piccole aree a livello locale” ed alle“modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2”), ècomunque previsto che l'autorità competente debba valutare lanecessità della v.a.s., secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 etenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'areaoggetto di intervento. Nel caso di specie la verifica diassoggettabilità prevista all’art. 12, d.lgs. n. 152/2006 non è stataeffettuata. Ne consegue che il piano è illegittimo”).La sentenza in rassegna, peraltro, è stata confermata da Giudiced’appello (cfr. Consiglio di Stato sentenza sez. IV, 13-11-2012, n.5715), il quale ha ritenuto che – in presenza di particolari presuppostisia di tipo soggettivo che di carattere oggettivo – non si può escluderel’assoggettamento dei ridetti piani alla verifica di sostenibilitàambientale. Per tale via, il Consiglio di Stato ha sostenuto la necessitàdi “una verifica in concreto dell’assoggettabilità o meno a VAS diun piano attuativo approvato in conformità alle scelte urbanisticheeffettuate a monte nel PRG comunale e tanto con riferimento a dueimprescindibili elementi:a) l'espressa volizione dell'Amministrazione a voler sottoporre allaprocedura de qua tale tipo di piano;b) l'attitudine dal punto di vista oggettivo del piano ad incidereconcretamente sui profili ambientali delle aree interessate” (cosìCons. Stato sent. 5715/2012 cit.).
Orbene, in relazione al caso che ci occupa, va ribadito che, pur nonavendo l’amministrazione preso una posizione esplicita in ordine allasottoponibilità a VAS dei piani de quibus, tuttavia, sussistono - sotto ilprofilo oggettivo - una pluralità di elementi che depongono nel sensodell’attitudine del PdR ad incidere negativamente sugli aspettiambientali tutelati dalla disciplina del T.U. in tema di VAS.Si pensi, così, in primo luogo, al “parere contrario” reso dallaSoprintendenza, che fa esplicito riferimento alla non “compatibilitàdelle opere proposte rispetto al contesto di riferimento ed ai valoripaesaggistici oggetto di protezione dato l’impatto determinato da unvolume di eccessiva entità, in sostituzione dei corpi esistenti, chemodifica in modo significativo la percezione dell’ambito nella vistada lago e dal nucleo storico di Moltrasio” (in atti); già da esso sievince, in modo non equivoco, la suddetta attitudine del piano adincidere negativamente sui valori presidiati dalla procedura di VAS;ma, in aggiunta, si pensi anche alla collocazione del piano in “unambito di elevata naturalità entro il P.T.P.R.”, così come stigmatizzatonella Relazione integrativa alla revisione del 2003 al PRUG (agliatti), nonché alla descrizione che lo stesso proprietario sig. Dal Mas(attuale contro interessato) fa del sito in questione, come appartenentead un contesto di ville a schiera di fine ottocento posto in riva al lagoe circondato da giardino con essenze di pregio secolari (cfr. cosìricorso n. 2894/2005 r.g. proposto dal sig. Dal Mas, all. sub n. 14dep. comunale), ambito comunque attinto da vincolo paesaggisticoambientaleex art. 142, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 42/2004.Consegue da quanto suesposto la fondatezza del motivo in esame,poiché il PdR in esame non è stato sottoposto a VAS o, comunque, allaverifica di assoggettabilità, e ciò rende il piano medesimo illegittimo.Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deveessere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e nonscrutinate e con conseguente annullamento delle delibere quiimpugnate.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (SezioneSeconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le deliberazioni del Comune diMoltrasio n. 66/2011, del 7.12.2011 e n. 19 del 24.06.2011.
Pone le spese di lite a favore del ricorrente liquidandole incomplessivi euro 4.000,00 oltre IVA e CPA, di cui a carico del Comune nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltreIVA e CPA e a carico del contro-interessato nella misura di euro1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritàamministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, PresidenteGiovanni Zucchini, ConsigliereConcetta Plantamura, Primo Referendario